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Il decreto legislativo è il numero 24 risalente al 2002, ma a quasi vent’anni dalla sua entrata in vigore, sono ancora tanti i “furbetti” che lo male interpretano o lo mettono in pratica come non dovrebbe: parliamo della cosiddetta legge sulla garanzia di conformità, che nel nostro Paese garantisce per una durata di due anni gli acquisti relativi ad una vasta fetta di articoli merceologici, biciclette incluse.
Nel mondo delle due ruote sono frequenti i rimpalli di competenza tra rivenditore e produttore, con spese e lungaggini che disarmano e disaffezionano il praticante. L’argomento “garanzia” impone di fare una distinzione fondamentale, quella che differenzia la “garanzia legale del venditore” e la “garanzia commerciale del produttore”. La prima riguarda chi fisicamente chi vende il bene e incassa il corrispettivo in denaro, la seconda riguarda il responsabile della sua produzione, che sulle biciclette corrisponde al nome che viene riportato sui tubi del telaio.
La garanzia commerciale
Fino all’entrata in vigore della legge del 2002 era solo la garanzia commerciale del produttore a tutelare il cliente finale. In realtà, allo stato dei fatti, questo tipo di garanzia può anche non essere prestata per nulla dal produttore, in quanto la legge non lo obbliga in tal senso. Se però il produttore decide di offrirla, deve rispettare precise indicazioni. Quel che accade spesso in questi casi è che il produttore esclude dalla garanzia alcune parti del prodotto, prime tra tutte quelle soggette ad usura (ad esempio pneumatici, pastiglie, pattini freno); spesso la limitazione di garanzia riguarda anche la tipologia d’uso a cui verrà sottoposto il prodotto, ad esempio qualora lo si utilizzi in condizioni agonistiche.
Vi è poi un’ampia casistica che esclude tutti i casi in cui la garanzia commerciale è esclusa: ad esempio riparazione o modifica non effettuate in centri autorizzati, i prodotti utilizzati a scopi commerciali o per noleggio, i prodotti senza numero seriale o con numero rimosso, i danni dovuti da negligenza/abuso, alterazioni o modifiche e infine i danni derivanti da accoppiamento con altri prodotti difettosi o incompatibili. La durata di tale garanzia, non essendo vincolata dalla legge, è stabilita in maniera precisa dal produttore stesso. Spesso è di un anno, ma può anche essere di durata inferiore o a volte maggiore. Nel caso di alcuni produttori di biciclette, ad esempio, tale garanzia è a vita. Laddove questa garanzia mancasse il cliente ha comunque diritto alla garanzia di conformità. Insomma, conviene invocare l’applicazione della garanzia commerciale? Raramente, primo perché le limitazioni sono numerose; inoltre, con la nuova regolamentazione concernente la garanzia legale del venditore, la garanzia commerciale del produttore diventa molto meno interessante rispetto a prima, quando cioè questa era l’unica strada per chiedere riparazioni. Ci si potrà al contrario avvalere della garanzia commerciale quando questa supera i limiti temporali della garanzia legale del venditore.
La garanzia legale
La garanzia legale impone al soggetto che vende un bene di rispondere in caso di difetti e di darne riparazione gratuita per una durata pari e non inferiore a due anni. Dunque chi è tenuto a fornire l’assistenza è in prima istanza il venditore, non il produttore. Questo garantisce il diritto di trattare soltanto con chi vi ha venduto il prodotto, declinando del tutto l’invito da parte del venditore di rivolgersi al produttore (cosa che in realtà accade assai spesso). Non finisce qui: l’interlocutore migliore è proprio quello al quale avete dato i vostri soldi; a questi dovete rivolgervi e starà poi a lui far valere i propri diritti nei confronti del produttore o della casa madre da cui ha acquistato il prodotto. La garanzia legale, inoltre, non si applica solo al bene venduto ma riguarda anche chi fornisce un’eventuale prestazione d’opera e installazione del prodotto; ad esempio in campo ciclistico questo può essere il caso del lavoro del meccanico. E ancora, la garanzia legale vale anche quando il prodotto è concepito per essere installato dal consumatore, oppure richiede all’acquirente un eventuale montaggio totale o parziale. Questo in pratica significa che il montaggio del reggisella piuttosto che la regolazione del manubrio o della sella non potranno affatto costituire degli alibi che svincolino il venditore dall’obbligo di onorare la garanzia.
Nei diritti del consumatore rientrano anche la sostituzione o riparazione gratuita se il prodotto si rompe, se non è conforme alle aspettative o se è diverso da quello promesso. Laddove la riparazione non è possibile l’acquirente ha diritto alla risoluzione del contratto, ovvero ad avere indietro quel che ha speso a fronte della restituzione del prodotto guasto o difettoso. Questo non è scontato se si considera che l’acquirente non è obbligato ad assecondare il venditore in tutti quei casi in cui il secondo propone di fornire in cambio un altro prodotto al posto di quello difettoso (e men che meno a farlo in seguito di un’integrazione economica da parte del cliente). Ulteriore pregio della legge sulla garanzia di conformità è quello di aver liberato il cliente dall’onere della prova del prodotto prima dell’acquisto; nello specifico, tutti i problemi denunciati entro sei mesi dall’acquisto si presumono preesistenti e quindi congeniti. La legge precisa inoltre che le spese necessarie per rendere conforme il prodotto (ripararlo o sostituirlo) sono a totale carico del venditore, lo stesso vale per l’eventuale spedizione, i materiali e l’impiego di mano d’opera. Infine, è importante ricordare che la garanzia di conformità riguarda tutte le modalità di acquisto, sia quelle in negozio fisico, sia on-line.
La garanzia non ha durata fissa
La garanzia di conformità ha una durata temporale di due anni solo nei casi in cui l’acquirente sia un privato; al contrario, in tutti i casi in cui viene chiesta una fattura all’acquisto, la validità della garanzia di conformità si limita a un anno. Ulteriore vincolo al quale deve attenersi il consumatore è quello di denunciare l’eventuale difetto entro sessanta giorni nei casi in cui il difetto si rivela e avere diritto alla garanzia non oltre i 26 mesi dalla consegna del prodotto.
Cosa fare in pratica
Nel caso in cui vi accorgete di avere tra le mani un prodotto difettoso, oltre a una prima richiesta verbale, la prima cosa da fare è indirizzare al venditore una richiesta formale, con lettera raccomandata AR. Quanto tempo è necessario aspettare per la risposta? La legge non esprime una durata precisa, certo è che se l’attesa va oltre tempi ragionevoli sarebbe opportuno inviare una diffida al venditore, esigendo la riconsegna del prodotto e il conseguente rimborso oppure la sua eventuale sostituzione. Tra le obiezioni che è frequente sentirsi dire c’è anche quella per cui la garanzia decade in assenza di scontrino o certificato d’acquisto che comprova l’acquisto. In realtà, anche se l’acquirente ha smarrito (o non conservato colpevolmente) lo scontrino, non può essere privato dei suoi diritti di consumatore. Dovrà però per forza di cose dimostrare con altri mezzi che ha acquistato quel prodotto da quel determinato venditore, ad esempio attraverso la ricevuta del bancomat, un estratto conto o una carta di credito.
E la garanzia sull’usato?
La garanzia di conformità vale anche per gli articoli usati, con la differenza che in questo caso la durata temporale può essere limitata a un periodo non superiore a un anno, tenendo conto che la valutazione del difetto va fatta considerando il livello di usura del prodotto in relazione all’uso che ne è stato fatto. Per fare un esempio, non si potranno avanzare ragionevoli richieste di riparazione in garanzia per delle ruote che sappiamo aver già percorso diecimila chilometri e aver subito un’usura proporzionata a tale percorrenza.
Salve,
in seguito al taglio del canotto sella integrato del mio telaio, da parte di un negozio specializzato, si è sollevata una lamina di carbonio. Se ho ben capito leggendo l’articolo, nel caso in cui questo problema degenerasse in una crepa, il negoziante è tenuto a riparare o sostituire il telaio. E’ sufficiente la ricevuta del lavoro e le foto scattate il giorno stesso per tutelarmi in questa eventualità, o conviene qualche forma di comunicazione scritta che attesti che io ho informato il meccanico del difetto (cosa che ho fatto solo in maniera informale)?
Grazie molte in anticipo,
Luca
Buon pomeriggio, ho acquistato una biciletta elettrica online. Quest’ultima mi è stata consegnata con parafango danneggiato. La casa madre, una volta inviate le foto, mi ha chiesto l’iban per il rimborso parziale non potendo offrire assistenza in Italia, ma da allora non risponde più alle email ed il rimborso non è arrivato. Come posso fare per rivalermi? Grazie
Buongiorno, sull’articolo abbiamo dato le indicazioni su quello che dice la legge e su come fare a rivalersi. Se non ottiene risposta le conviene farsi assistere da una associazione di consumatori che sono abituate a gestire queste situazioni. Buona giornata.